Decreto Ministro Interno 02/09/2021

Decreto Ministro Interno 02/09/2021

Il Decreto entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (04/10/2022). E’ attuativo dell’art. 46 comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 200.

Presenta i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, ma fornisce anche precise indicazioni in materia di formazione e informazione.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, che deve indicare i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro e che deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:

Negli ambienti di lavoro che non abbiano le caratteristiche elencate non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio, se stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TU, l’articolo 5 che riporta i criteri per la formazione, e sono elencati in dettaglio nell’allegato III.

L’articolo 6 indica i requisiti dei docenti dei corsi di formazione. Docenti di teoria e pratica, solo teoria, solo pratica. “Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza”.

L’allegato IV riporta i dettagli dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio negli ambienti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

 

 

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